Il Regolamento Interno

Il presente regolamento è uno strumento che deve servire per una migliore funzionalità delle attività della Fraternita di Misericordia di Pedara.

Esso non vuole e non può sostituire lo statuto, ma lo completa, rendendolo molto più vicino alle nostre esigenze, non dimenticandoci quello che è lo scopo principale della Fraternita: promuovere "... l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei Confratelli, di opere di Misericordia, di Carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue e di organi in collaborazione con il Gruppo Fratres, di intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità ...", con il sostegno e l’aiuto della Preghiera, dei Sacramenti e della Parola di Dio.


Capitolo I

Ammissione alla Fraternita

Art. 1

Possono far domanda d’ammissione alla Misericordia come soci: coloro che aderiscono alla ispirazione Cristiana del sodalizio, purché presentino domanda per iscritto, controfirmata dall’esercente la patria potestà se minori.

La domanda d’iscrizione, indirizzata al magistrato dovrà contenere:

     

  • Generalità complete, luogo di residenza, numero telefonico, professione, dichiarazione di voler prestare servizio in uno dei ruoli attivati, dichiarazione di conoscere e voler rispettare lo statuto e il presente regolamento.

Inoltre, coloro che dichiarano di voler prestare servizio, dovranno esibire un certificato medico comprovante la loro idoneità fisica e psichica e sono tenuti ad effettuare tutte le vaccinazioni di rito; chiunque non volesse vaccinarsi dovrà firmare una dichiarazione, nella quale dichiara espressamente di rifiutare, sotto la propria responsabilità, la vaccinazione, ed esclude l’ente da ogni responsabilità civile e penale presente o futura.

La domanda dovrà essere corredata da una quota di iscrizione, comprensiva di quota parte per la copertura Assicurativa, che sarà stabilita dal magistrato.

Art. 2

La domanda verrà esaminata dal magistrato che autorizzerà ad effettuare un periodo di praticantato di dodici mesi, trascorso il quale il magistrato esaminerà la domanda e delibererà sull’ammissione a socio, secondo le modalità previste dall’art. 17 dello statuto.

Le domande di iscrizione saranno vagliate dal magistrato con provvedimento definitivo (art. 16 dello statuto).

Se non sarà soddisfatto l’obbligo del pagamento della quota prevista, l’ammissione è priva di effetto.

Art. 3

I Confratelli e le Consorelle che fanno parte della Misericordia dovranno versare una quota annua, stabilita dal magistrato, entro il 31 Marzo di ogni anno salvo eventuale deroga per particolari motivi di ordine generale o dei singoli confratelli.

Coloro i quali non pagheranno la quota sociale entro la data suddetta saranno considerati morosi e non potranno prestare nessun servizio né frequentare la sede, e per l’anno in corso perderanno tutti i diritti spettanti ai soci effettivi riacquistandoli l’anno successivo, dopo il versamento della quota non pagata e quella dell’anno in corso.

I confratelli che per oltre un biennio non pagheranno la quota annuale saranno considerati morosi e radiati dai ruoli con la relativa perdita di ogni diritto secondo le modalità previste dall’art. 22 dello statuto.

Capitolo II

Distinzione dei confratelli

Art. 4

Si distinguono i Confratelli in Aspiranti, Effettivi e Sostenitori.

A - Sono Aspiranti coloro che avendo presentato domanda di iscrizione stiano effettuando il praticantato; questi non possono godere dei diritti spettanti ai soci Effettivi della Fraternita.

B - Sono soci Effettivi i fratelli che hanno effettuato il praticantato per i quali, il magistrato ha dato esito favorevole alla domanda di ammissione, si trovano in regola con le quote sociali, prestano servizio di almeno 8 (otto) ore mensili distribuiti quanto meno su tre settimane con turni di almeno 2 (due) ore, nonché rispettano scrupolosamente la disponibilità settimanale programmata con l’impegno di comunicare al capo servizio eventuali variazioni almeno due giorni prima del servizio da espletare. Eccezionalmente, su parere del magistrato, chi si troverà in difetto alla precedente norma, ha la possibilità di recuperare nel semestre in corso le ore di servizio non espletate raggiungendo così 50 (cinquanta) ore di servizio, altrimenti sarà considerato socio Aspirante, salvo giustificati motivi. Elenco di soci Aspiranti e Effettivi sarà pubblicato ogni semestre. La riammissione nella categoria di socio Effettivo avverrà solo se nel semestre seguente verranno a cessare i motivi di decadenza.

C - Sono soci Sostenitori i soci che si trovano in regola con le quote sociali e partecipano alle idealità caritative della Fraternita e sostengono moralmente e materialmente le opere e i servizi (art. 17 dello statuto).

Art. 5

I confratelli Effettivi hanno diritto a partecipare a eventuali viaggi premio (per convegni, ricreativi, scambio di esperienze fra le Misericordie) ed esercitazioni nazionali, regionali o provinciali, promozioni e riconoscimenti vari.

Art. 6

I confratelli chiamati sotto le armi, o che svolgono provvisoriamente la loro attività lavorativa in luoghi lontani, sono dispensati dal servizio.

Tale periodo viene computato agli effetti dell’anzianità di servizio solo nel caso in cui nel loro temporaneo rientro in sede prestino servizio per periodi adeguati e non in modo saltuario.

Art. 7

Per i confratelli che dovessero avere un manifesto comportamento contrario alle norme cristiane o incorrono in inosservanze del presente regolamento e dello statuto (cfr. art. 20 e 21 dello statuto), il magistrato può disporre l’allontanamento dalla Misericordia, fatta salva la possibilità a ripresentare domanda d’ammissione come disposto dall’art. 2 del presente regolamento e dall’art. 21 dello statuto.

Capitolo III

Norme Generali

Art. 8

Costituisce "servizio" il disimpegno, da parte dei Confratelli iscritti, delle opere di carità che sono indicate nello statuto ufficiale della Misericordia di Pedara e tutto quello che riguarda il buon funzionamento della Fraternita che deve essere svolto con uguale impegno dai soci.

Art. 9

Momenti importanti e da organizzare per tempo e coordinati con le altre Misericordie sono:

1 - La ricorrenza della "Santa Madre della Misericordia" che si venera nella Basilica della Collegiata a Catania.

2 - La "Giornata per la Vita" organizzata dal Gruppo Fratres che si festeggia la 2° Domenica di Settembre in Pedara, in concomitanza con la festa Patronale di Maria Santissima Annunziata, a cui tutti i confratelli sono invitati a partecipare attivamente.

3 - L’anniversario della Costituzione della Fraternita di Misericordia e del Gruppo Fratres che si festeggia la 2° Domenica di Dicembre in ricordo del 10.12.1986 - data di fondazione .

Capitolo IV

Norme generali di servizio

Art. 10

Il servizio si esplica secondo le modalità, le istruzioni e gli orari stabiliti dal Magistrato, dallo Statuto e dal presente regolamento interno.

La sede è un luogo di incontro e di servizio, pertanto ne viene regolamentata la chiusura e l’apertura per la cittadinanza con apposite delibere del magistrato a seconda delle necessità.

I servizi si devono svolgere con la presenza dell’ambulanza davanti la sede, ogni equipaggio avrà cura sia dell’efficienza del mezzo sia della perfetta conservazione presso il garage.

I servizi sono prestati con spirito di Carità.

E’ assolutamente vietato ai Confratelli che prestano servizio di ricevere qualsiasi compenso o regalia.

Si accettano offerte in denaro per le quali vengono rilasciate regolari ricevute tratte dagli appositi stampati ufficiali che verranno siglate in calce da chi riceve la somma, nonché registrate nell’apposito registro conservato in sede e consegnate all’amministratore o a un suo delegato nel più breve tempo possibile.

Art. 11

Non possono prestare "servizio", ma solo, eventualmente, "servizio interno" i minori di anni 14 e i maggiori di anni 65, gli invalidi permanenti psichici e fisici e chi è manifestamente incapace o inadatto.

I minorenni vengono autorizzati a prestare servizio con ambulanza nella seguente modalità:

A - Il minorenne avendo compiuto il sedicesimo anno di età, deve essere autorizzato dai genitori i quali espressamente dichiarano di esercitare la patria potestà e esonerano l’ente da ogni responsabilità civile e penale;

B - Il magistrato ne delibererà l’immissione in servizio, previo Corso di Primo Soccorso ed inizieranno ad effettuare trasporti in abbinamento ad un barelliere che ha già compiuto il diciottesimo anno di età, ed è già abilitato ad effettuare soccorsi. Ciò non preclude che, se al rientro dei trasporti o di manifestazioni possa effettuare soccorsi, ma in linea di massima si osserverà il criterio generale di far effettuare al minorenne i trasporti e le manifestazioni evitando i soccorsi.

Il minorenne al di sotto dei sedici anni, ma che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, può effettuare solo presenze di rappresentanza non in ambulanza che dovranno essere autorizzati dai genitori di volta in volta e i servizi dovranno sempre essere coordinati dal Capo servizio e/o dal Governatore.

Casi particolari verranno esaminati di volta in volta dal Governatore o dal magistrato che decideranno al riguardo.

Art. 12

I confratelli in turno non possono rifiutare di compiere qualsiasi servizio e solo nel caso di servizio di lunga durata potranno volta per volta essere dispensati dal Capo servizio o dai componenti del Magistrato.

Capitolo V

Uniformi e distintivi

Art. 13

E’ obbligatorio indossare, durante i turni di servizio o quando si partecipa come rappresentanza a manifestazioni, l’uniforme o la tuta (di modello confederale).

All’acquisto della divisa provvederà lo stesso Confratello.

In casi particolari la Misericordia potrà partecipare alle spese in tutto o in parte dopo colloquio privato con il Governatore.

Sarà cura dei confratelli provvedere al decoro e alla pulizia della divisa, che rappresenta tutta la Fraternita nel rapporto con gli altri.

I confratelli che si presenteranno con la divisa in contrasto con il dettato del precedente comma potranno essere esonerati dal servizio per il loro turno a giudizio del Capo Servizio o dei componenti il Magistrato.

Art. 14

I confratelli non in turno, ma chiamati in servizio dovranno avere almeno il distintivo della Misericordia e se possibile il tesserino di riconoscimento applicato sopra il vestiario.

Non si può prestare servizio se si è sforniti di un documento di riconoscimento o patente.

Capitolo VI

Composizione e responsabili degli equipaggi;

Modalità dei servizi con ambulanza.

Art. 15

I servizi con ambulanza si dividono in quattro categorie:

A - Pronto soccorso (P.S.);

B - Ordinari;

C - Di lunga durata;

D - Speciali.

A - Ai servizi di P. S. si ottempera secondo le modalità stabilite dagli art.. precedenti del presente regolamento, l’equipaggio è composto normalmente da un autista e di due barellieri. Eccezionalmente possono bastare solo due Confratelli esperti (Autista e Barelliere).

E’ opportuno ricordare:

Che non è consentito in alcun caso all’autista di guidare in maniera spericolata in sfregio a tutte le norme di sicurezza attiva e passiva che solo in pochissimi casi di grave pericolo, per il trasportato, è consentita una guida veloce, ma sempre attenta e controllata, che nella maggioranza dei casi è assai più utile una guida "calma e cosciente", considerando:

1) La sirena solo un necessario mezzo di avvertimento atto a consentire un più rapido e prioritario passaggio e non la giustificazione di qualsiasi manovra avventata o spericolata;

2) che è fatto divieto di utilizzare la sirena se non in caso di effettiva necessità e non soltanto perché si ha un ferito a bordo. Tuttavia, ciò è disciplinato dal codice della strada.

B -Ai "trasporti Ordinari" si ottempera secondo le modalità stabiliti dagli artt. del presente regolamento: l’equipaggio è composto da un autista e due barellieri (se possibili).

C -Ai servizi di "lunga Durata" si provvede volta per volta formando degli equipaggi idonii con due autisti. Alla formazione di tali equipaggi collabora con il Capo Servizio, il Governatore o un membro del magistrato che mantiene i contatti con i richiedenti.

D -Per i servizi speciali, quali manifestazioni o assistenze di volta in volta, verrà formato l’equipaggio.

Art. 16

Responsabile del buon andamento del sevizio in ambulanza è il Capo equipaggio che, salvo diversa disposizione del Capo Servizio, è l’autista che provvederà a firmare il foglio di viaggio e a far rispettare il presente regolamento.

Sotto la sua responsabilità adotterà quei provvedimenti che riterrà opportuni e se lo riterrà necessario scriverà rapporto, scritto e firmato, circa inosservanze del presente regolamento da parte degli altri componenti dell’equipaggio che indirizzerà al Magistrato o per eventuali provvedimenti di competenza (art. 21 dello statuto).

I confratelli devono al Capo equipaggio rispetto ed obbedienza.

Art. 17

Per motivi assicurativi l’equipaggio diventa operativo solo dopo aver firmato il foglio di presenza giornaliero, non è ammessa alcuna eccezione in nessun caso.

Per uguali motivi nell’abitacolo delle ambulanze fornite di due posti anteriori non è consentito l’alloggiamento di tre Confratelli.

Sulle ambulanze potrà prendere posto solo un membro della famiglia del malato o ferito, tenendo presente che nell’ambulanza non potranno prendere posto più di 5 persone, compreso l’autista.

All’atto della partenza hanno la precedenza gli autisti e i barellieri figuranti sul tabellone dei turni esposti in sede e ordinati per equipaggi (1 - 2 - 3 ...).

E’ consigliato l’utilizzo delle cinture di sicurezza anche in caso di Pronto Soccorso.

Art. 18

Il trasporto degli infermi e dei feriti è svolto con ambulanze attrezzate, alla cui cura, efficienza e sicurezza, sovrintende uno o più responsabili, nominati dal Magistrato, collaborati dagli autisti.

Le ambulanze debbono essere guidate da personale volontario e debitamente patentato.

La domanda per la abilitazione alla guida sarà presentata dal Confratello patentato da almeno tre anni al magistrato, che approvatala, provvederà all’espletamento delle pratiche necessarie ai fini del conseguimento.

Ottenuta l’abilitazione, il magistrato darà mandato al Capo Servizio per l’espletamento della seguente prassi:

1° Guide con gli addetti autorizzati (almeno due guide);

2° Guide con autisti autorizzati dal responsabile dei servizi al ritorno da soccorsi o da trasporti (almeno 10 guide);

3° Trasporti (almeno 06);

4° Il Magistrato visto il parere degli addetti alle guide e del responsabile dei servizi, decide se accettare o meno come autista il confratello esaminato.

Art. 19

Durante il trasporto dell’ammalato o del ferito, il più anziano di servizio, perché più esperto, deve prestare posto accanto al trasportato per l’assistenza dovuta al caso, coadiuvato, su sua richiesta, dal Confratello più giovane.

Art. 20

 

Se l’infermo per cui è richiesto il trasporto risulta essere nel frattempo deceduto, il trasporto non potrà più avvenire.

Art. 21

Per servizi ritenuti particolari è prerogativa del Governatore o un suo delegato organizzare di volta in volta equipaggi anche utilizzando personale al di fuori dei Confratelli di turno a loro insindacabile giudizio.

Art. 22

Alla fine del servizio sarà cura del Capo equipaggio provvedere insieme ai barellieri pulire l’ambulanza e ripristinare gli eventuali presidi sanitari utilizzati e mancanti sull’ambulanza e segnalare al responsabile eventuali difetti.

All’adempimento del presente articolo vigilerà il Capo Servizio che segnalerà eventuali inosservanze attraverso rapporto scritto e firmato.

Capitolo VII

INCARICHI INTERNI

Art. 23

Per un migliore funzionamento dell’attività della Misericordia vengono assegnati specifici incarichi a taluni Confratelli.

Costoro sono chiamati a espletare il loro compito con la massima diligenza, spirito di Misericordia nel rispetto del presente Regolamento e dell’indirizzo e programma approvati dal Magistrato; inoltre ogni anno il Magistrato nomina nel suo seno i responsabili dei primari settori operativi.

Possono essere nominati anche Confratelli non facenti parte del Magistrato, in questo caso essi possono partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Il numero dei responsabili viene deciso dal Magistrato, la nomina è rinnovabile e può essere sospesa durante l’anno per scarsa collaborazione.

A seconda dell’incarico si possono nominare dei vice - collaboratori, fermo restando la piena responsabilità dell’incaricato al servizio.

Art. 24

Il Capo Servizio, viene nominato secondo l’art. 30 punto C dello statuto e ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

Egli:

A - Deve fare rispettare il presente regolamento a tutti i presenti in sede;

B - Stabilisce gli equipaggi che devono uscire per i servizi, a seconda delle priorità delle turnazioni come dal quadro settimanale, ovvero a seconda dell’arrivo in sede per coloro che non sono inseriti nei turni.

C - Organizza eventuali servizi interni quali pulizia e riordino sede ed ambulanze.

D - Controlla se gli equipaggi al ritorno riordinano e puliscono le ambulanze e se i Confratelli indossano la divisa durante il servizio.

E - Prende quei provvedimenti urgenti che riterrà necessari per garantire il regolare svolgimento dell’attività, consultando, appena possibile la presidenza e i responsabili, e relazionando agli stessi.

F - Quando lo ritiene necessario può scrivere rapporto scritto e firmato.

I confratelli devono al Capo Servizio rispetto ed obbedienza e possono reclamare sul suo operato scrivendo le proprie osservazioni o chiedendo colloquio con il Governatore.

Art. 25

Spetta al centralinista, come tale, la gestione delle comunicazioni di servizio, la ricezione delle chiamate telefoniche, lo smistamento delle richieste di soccorso o di trasporto agli equipaggi in servizio o eventualmente ad altre Misericordie o Enti di Pubblica Assistenza.

E’ inoltre compito del centralinista l’aggiornamento dei registri, la cura e la sistemazione dei vari turni di servizio sul foglio di presenza del giorno, la gestione delle ricevute di servizio.

Il centralinista provvede ad informare telefonicamente i Confratelli di tutte le iniziative, servizi, variazioni e necessità che giornalmente si verificano e a passarle oralmente o per iscritto ai turni successivi o al Capo Servizio, nonché farsi rilasciare un numero telefonico per effettuare la conferma prima di fare effettuare il servizio.

Il centralinista al fine di espletare al meglio il proprio servizio cura l’ordine e la pulizia dello spazio "Centralino", ne gestisce la cancelleria, le attrezzature specifiche e la radio e soprattutto vigila affinché all’interno di esso, non si crei un eccessivo affollamento.

E’ inoltre responsabile pro - tempore della sede, pertanto è opportuna la presenza del centralinista competente in centralino.

Art. 26

Il responsabile per la manutenzione e riparazione dei mezzi gestisce con pieni poteri la necessità di questi e decide i meccanici e i fornitori.

Presta la massima attenzione e tempestività alle comunicazioni provenienti dagli autisti, collaudando periodicamente e personalmente i mezzi.

Da una disponibilità e reperibilità costante e responsabile, compatibilmente con gli impegni familiari e di lavoro.

Può chiedere la collaborazione di un vice.

In caso di "assenza forzata" d’ambedue può nominare un sostituto di sua fiducia, ma solo temporaneamente; può costituire, con la collaborazione di confratelli esperti, una squadra di manutenzione.

Art. 27

Ogni confratello autista che preleva un’ambulanza ha il preciso dovere di controllare il livello dell’acqua nel radiatore, dell’olio e della benzina e di tanto in tanto dell’acqua distillata e del liquido dei freni in modo da lasciare in sosta le ambulanze in perfetta regolarità, ovvero di compilare l’apposita scheda, lo stesso dicasi per la pressione dei pneumatici che deve essere fatta a freddo.

Alla chiusura della sede e in ogni caso prima che i distributori chiudano, controllare i livelli della benzina soprattutto nei mezzi destinati al servizio notturno o qualora il giorno seguente sia festivo.

Art. 28

I Confratelli autisti e i barellieri, sia per l’igiene, sia per il buon nome della Misericordia, sono tenuti a curare la pulizia interna ed esterna delle ambulanze e della sede su precise indicazioni del Responsabile e del Capo Servizio.

L’inosservanza di tale disposizione sarà tenuta presente nella valutazione finale e nei servizi speciali.

Art. 29

Tutti i Confratelli, durante la permanenza in sede, devono tenere un comportamento rispettoso, vestire decentemente e non calzare scarpe non idonee al servizio in ambulanza.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

Art. 30

Obbedienza, rispetto e umiltà, è il motto al quale i Confratelli della Misericordia si devono ispirare non solo in servizio, ma anche nella vita privata.

I Confratelli più anziani, in assenza di superiori, sono tenuti a richiamare, nei dovuti modi, i Confratelli all’osservanza rigorosa del Regolamento e a fare rapporto al Governatore qualora il loro richiamo, che deve essere serio e dignitoso, non abbia raggiunto lo scopo.

Art. 31

I Confratelli nuovi iscritti dovranno effettuare un tirocinio pratico di centralinista per un periodo di almeno 10 (dieci) servizi; successivamente, se decideranno di passare nel ruolo di barellieri, dovranno effettuare almeno 20 (venti) interventi come sussidiari prima di ottenere la qualifica di effettivi, qualifica confermata dal Magistrato nella prima seduta utile.

Casi particolari verranno esaminati di volta in volta singolarmente dal magistrato.

Art. 32

Come da disposizione Confederale, tutti i Confratelli della Misericordia fanno parte della Protezione Civile, sarà compito del Responsabile coordinare, quando avvengono eventi di particolare gravità, le operazioni di soccorso.

Art. 33

La Fraternita di Misericordia in ottemperanza all’art.15 del nuovo Statuto approvato nell’assemblea straordinaria del 16.03.1996 e del protocollo complementare agli statuti della Misericordia e del Gruppo Fratres donatori di Sangue di Pedara sottoscritto il 12.12.1995 riconosce a quest’ultimo l’autonomia funzionale, amministrativa ed operativa e collaborerà alle attività istituzionali con i Confratelli più disponibili.

Art. 34

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Interno si osservano le norme dello Statuto e del Codice Civile in quanto non contrastanti con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Art. 35

Il presente Regolamento, composto da VIII Capitoli e 35 Articoli, è stato discusso ed approvato all’unanimità dal Magistrato con la collaborazione del Collegio Probivirale e della commissione di lavoro istituita il 29.11.1996, nella seduta del 02.02.97; rivisto ed approvato ad unanimità nella seduta del magistrato del 15.06.1999 e approvato dall’Assemblea straordinaria della Misericordia in data 04.07.99 e entrerà in vigore dal 01.09.1999.

Il Segretario

Il Governatore

Alfredo Distefano

Nunzio Pappalardo

 

I CONSIGLIERI

Scirè Calabrisotto Domenico

Pappalardo Salvatore

Pappalardo Giuseppe

Crimi Roberto

La Rosa Davide

Moschetto Giuseppe

Andolfo Nunzio

IL PRESIDENTE PROBIVIRALE

Tomaselli Carmelo

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO FRATRES

Pezzino Giancarlo